Strategic
Advisors
Group
Siamo specializzati in strategic management advisory nel mondo dello sport, grandi eventi e nuove tecnologie per lo sport & retail
Privacy Policy
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
Indice
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
2. Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei Dati
3. Finalità e base giuridica del trattamento
4. Destinatari dei dati personali
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi
6. Periodo di conservazione dei dati
7. Diritti dell’Interessato
8. Comunicazione e conferimento di dati
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Strategic Advisors Group international con email: info@strategicadvisors.eu
2. Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei Dati
Il Responsabile del Trattamento dei Dati designato da Strategic Advisors Group, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:
– e-mail: info@strategicadvisors.eu
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell’utente verranno trattati per le seguenti finalità:
- per esigenza preliminari alla stipula dei contratti di vendita, per dare esecuzione agli stessi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
- per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in materia fiscale;
- per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
- prestazione dei servizi richiesti dall’utente attraverso la relativa sezione del sito web di riferimento;
- per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti e/o dei rischi connessi e per migliorare tali relazioni;
- per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo.
I trattamenti di cui alle lettere a) e d) sono necessari alla prestazione del servizio richiesto dall’utente, mentre i trattamenti di cui alle lettere e) e f) richiedono il Suo consenso espresso mediante l’apposizione di specifici “flags”.
Si precisa che l’attività di marketing diretto (svolta da SAG) ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive.
Con riferimento alle attività di marketing, si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al trattamento da parte dell’utente, non sarà possibile svolgere la predetta attività.
4. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell’utente potranno essere comunicati a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede.
Per i soggetti di cui sopra viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali indicati nella presente informativa.
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi
Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati dell’utente ai soggetti terzi indicati all’art. 4 della presente informativa stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del RGPD relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea ovvero a garanzie adeguate.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l’utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico:
- per le finalità indicate alle lettere a), b), c), d) e f) dell’art. 3 per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti;
- per le finalità indicate alla lettera g) (ovvero per finalità di marketing diretto) dell’art. 3 per 24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento.
7. Diritti dell’Interessato
L’utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
- Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
- Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo;
- Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
- Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
8. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto, l’eventuale rifiuto, da parte dell’utente, di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
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CODICE ETICO
STRATEGIC ADVISORS GROUP – SAG
Dal 2001, STRATEGIC ADVISORS GROUP – di seguito «SAG» – opera al fianco di grandi brand dello Sport, aziende di articoli sportivi, eventi sportivi, istituzioni sportive e aziende presenti sul territorio nazionale ed internazionale, attraverso attività di Strategic Management Advisory (Consulenza Strategica per il Management di società ed entità sportive) e la ricerca e gestione delle attività di sponsorizzazione.
Dal 2001, SAG collabora con FIFA, UEFA, IOC, IAAF, ATP, FIBA, nella realizzazione di progetti di marketing e comunicazione che accompagnano i massimi eventi di Sport a livello mondiale.
Unicità ed esclusività sono gli elementi su cui si fonda la vision di Strategic Management Advisory di SAG che lega le emozioni dello sport ed il know- how acquisito per far vivere ai propri Partner esperienze indimenticabili e sempre strutturate per dare il massimo ROI.
SAG propone svariate tipologie di servizi alle aziende, come ideazione e realizzazione di Strategie, progetti di marketing, sviluppo di nuove linee di prodotti, organizzazione di grandi eventi sportivi, ricerca di testimonial, ricerca di sponsor, attività di PR e ufficio stampa, attività di consulenza e gestione dei contratti di sponsorizzazione, servizi di corporate hospitality, con un unico obiettivo: dare la massima esposizione e visibilità ai nostri Clienti, traducendo il tutto in un elevato livello di brand equity dei propri Partner.
B. OBIETTIVI DEL CODICE ETICO di SAG
Il Codice Etico di SAG (di seguito, anche, «Codice Etico») ha l’obiettivo di ispirare e indirizzare la gestione e l’azione della nostra società verso criteri di legalità, lealtà, rispetto delle persone, cor- rettezza professionale ed economicità nei rapporti interni ed esterni a SAG.
Tali azioni hanno lo scopo di soddisfare le richieste e le esigenze di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella nostra azione sì da migliorare la reputazione della nostra società.
SAG non abdicherà mai ai suoi valori, per nessuna ragione, recedendo, anzi, da qualsiasi attività, con chiunque posta in essere, che contrasti gli obiettivi del Codice Etico.
C. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO DI SAG
Il Codice Etico si applica a tutti i soggetti che a vario titolo operano in SAG, senza distinzione di cariche o inqua- dramento professionale.
Il Codice Etico è suddiviso nelle seguenti parti:
-
Principi generali
-
Il rispetto della legge
-
Lo sviluppo del business attraverso l’etica
-
Disposizioni di attuazione
-
Approvazione del Codice Etico e sue eventuali modifiche
I DESTINATARI DEL CODICE ETICO DI SAG
Condividiamo il nostro Codice Etico con tutte le entità e società con le quali collaboriamo, sempre nel massimo della transparenza delle nostre azioni.
CONDIVISIONE DEL CODICE ETICO DI SAG
Il Codice Etico si applica a tutti coloro che collaborano con SAG, più specificamente:
-
I rappresentanti degli Organi sociali e tutti coloro che rivestono funzioni di amministrazione o direzione o con- trollo della Compagine, ivi compresi coloro che ne hanno la rappresen- tanza e/o la dirigenza;
-
I dipendenti, i partner e gli eventuali collaboratori indipendenti;
-
I fornitori di beni o servizi, gli istituti di credito, le pubbliche autorità i quali devono interagire e relazionarsi con SAG solo avendo presa buona nota dei principi su cui la stessa fonda il proprio modo di ope- rare sul mercato.
I primi possono considerarsi internal sta- keholders, gli ultimi, invece, external sta- keholders.
Essi saranno individuati, singolarmente o congiuntamente, «Destinatari».
B. LA MISSION DI SAG
La Mission di SAG è di porsi al fianco dei propri Clienti nel creare Strategie e Soluzioni vincenti, utilizzando strumenti innovativi e prendendo per mano i propri Clienti guidandoli verso nuovi obiettivi.
In altre parole, il core business di SAG può essere riassunto in due tipologie di progetti:
offriamo consulenza strategica al management di società ed entità operanti nel mondo dello Sport e sviluppiando programmi, integrazioni e soluzioni che facciano una vera differenza per i nostri Clienti, sempre legate ai risultati
Tutti i dipendenti e collaboratori di SAG, devono conoscere i principi comportamentali e di intenti su cui la stessa fonda il proprio operato.
Solo una condivisione di detti valori da considerarsi prima di tutto come risorsa stessa di SAG potranno dar vita ad una vera e propria applicazione del Codice Etico.
Vivere in modo etico la mission aziendale e trasmettere ai terzi i medesimi principi è parte degli impegni professionali di cui SAG chiede il rispetto da parte di tutti i Destinatari. Un impegno, e ancor prima uno sforzo, etico che SAG chiede ai Destinatari di diffondere i valori e i principi ispiratori della mission.
D. ETICA DEL LAVORO DI SAG
Tutti i Destinatari si impegnano nei confronti di SAG a profondere il massimo impegno nel lavoro, a potenziare e migliorare le proprie competenze, compatibilmente con le aspettative del datore di lavoro, con le proprie capacità e possibilità.
Tutte le informazioni acquisite dai Destinatari nell’ambito dei lavori con SAG devono restare riservate, non possono essere divulgate salvo che per obblighi di legge o accordi contrattuali e salve le opportune autorizzazioni di SAG.
L’interesse di SAG, che non deve mai confliggere con i principii e le norme del Codice Etico, deve sempre ispirare i Destinatari i quali non possono mai essere portatori di interessi personali e confliggenti con quello della società.
MODELLO di GESTIONE e CONTROLLO
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta nell’ordinamento italiano in esecuzione di diverse Convenzioni internazionali.
Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (breviter Decreto 231), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato quindi incluso nel nostro ordinamento per l’esigenza di tenere fede a indilazionabili impegni sovranazionali.
L’estensione del raggio d’azione della normativa nel tempo è stata notevole.
La portata innovativa della legislazione in commento risiede nell’aver messo a punto una nuova forma di responsabilità per gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Alla responsabilità dell’autore materiale del reato, quindi, si affianca senza sostituirsi quella dell’ente, lato sensu considerato.
Difatti, con l’espressione “responsabilità per reato degli enti” si intende l’attribuzione a un soggetto collettivo di una responsabilità conseguente e/o correlata alla commissione di un fatto illecito da parte di una persona fisica facente parte dell’ente stesso.
Benché la Legge non preveda un obbligo per le persone giuridiche di adottare un Modello di gestione e controllo, l’implementazione del medesimo è certamente strumento idoneo alla prevenzione e/o alla limitazione della responsabilità dell’Ente medesimo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Come chiaramente espresso dalla Linee Guida dettate da Confindustria, invero, “L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale”.
I requisiti dei MOGC, desumibili dagli artt. 6 e 7 del Decreto 231 e dalle linee guida delle principali associazioni di categoria possono essere schematizzati come segue:
a) l’analisi dei rischi, consistente nell’individuazione delle aree e/o attività aziendali a rischio di reato e delle possibili modalità attuative dei reati nelle suddette aree e attività (c.d. risk assessment);
b) un sistema di protocolli, procedure e controlli diretti a regolamentare le attività dell’Ente nelle aree a rischio reato, ivi comprese le modalità di gestione delle risorse finanziarie per prevenire la commissione di reati;
c) un Organismo di Vigilanza che corrisponda ai requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione;
d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l’eventuale violazione del Modello;
f) la previsione di un continuo aggiornamento del Modello in base ai cambiamenti dell’attività e/o dell’organizzazione dell’Ente e all’eventuali condotte illecite e/o di violazioni del Modello.
Tutti i requisiti sopra descritti sono necessari affinché un MOGC possa essere considerato idoneo a prevenire i reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
La normativa
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale sistema normativo delinea i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa da reato.
Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:
- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
L’art. 5 del suddetto decreto ritiene l’ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso1;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra2.L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
I reati
Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:
1 A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l’amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.
2 Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 cod. proc. civ. nonché i prestatori di lavoro occasionali.
- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- alcune fattispecie di reati in materia societaria;
- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
- alcuni delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l’industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- delitti contro l’amministrazione della giustizia;
- reati in materia ambientale;
- reati in materia di politica assunzionale;
- frodi in competizioni sportive;
- reati tributari.
Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti:
1) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio (artt. 24 e 25)
a) truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
b) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
c) malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea;
d) indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea;
e) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
f) concussione;
g) corruzione per un atto d’ufficio;
h) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
i) corruzione in atti giudiziari;
j) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
k) istigazione alla corruzione;
l) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
2) Delitti informatici e di trattamenti illecito di dati (art. 24-bis)
a) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
b) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
d) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
e) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
f) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
g) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
h) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
i) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
j) falsità relativamente a documenti informatici;
k) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
b) alterazione di monete;
c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
d) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
e) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
f) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
g) uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
h) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
i) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
4) Reati societari (art. 25-ter)
a) false comunicazioni sociali;
b) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
c) falso in prospetto3;
d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione4;
e) impedito controllo5;
f) formazione fittizia del capitale;
g) indebita restituzione dei conferimenti;
h) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
i) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
j) operazioni in pregiudizio dei creditori;
k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
l) illecita influenza sull’assemblea;
m) aggiotaggio;
n) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
o) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
p) corruzione fra privati;
q) Istigazione alla corruzione fra privati e pene accessorie;
5) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)
3 L’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come “Legge sul risparmio”) ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/1998 (TUF), nel dettaglio all’art. 173-bis, abrogando, al contempo, l’art. 2623 cod. civ.
La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell’illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell’ente.
Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell’insorgenza della responsabilità dell’ente
4 L’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l’articolo 2624 cod. civ. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), introducendo al contempo l’art. 27, che prevede la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l’ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. La fattispecie di reato alla quale rimanda l’art. 25-ter non è dunque stata abrogata dal novero delle ipotesi di reato, ma ha solo cambiato la sua collocazione (non essendo più prevista dal Codice Civile, ma dal D. Lgs. 39/2010); pertanto, pur in assenza di un espresso collegamento tra il D. Lgs. 231/2001 e la nuova fattispecie di reato, si ritiene comunque opportuno lasciare il riferimento al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, che di conseguenza continua ad essere analizzato in fase di mappatura delle attività e dei processi sensibili”.
5 L’articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l’articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l’impedimento da parte degli amministratori; l’impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall’art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che “1. i componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a 75.000 euro e dell’arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d’ufficio”.
6) Reati contro la personalità individuale (artt. 24-quater.1 e 25-quinquies)
a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
b) prostituzione minorile;
c) pornografia minorile;
d) detenzione di materiale pornografico;
e) pornografia virtuale;
f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
g) tratta di persone;
h) acquisto e alienazione di schiavi;
i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
7) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-sexies)
8) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
9) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
10) Reati transnazionali6
a) associazione per delinquere;
b) associazione di tipo mafioso;
c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
e) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
f) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
g) favoreggiamento personale;
11) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
a) delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina;
b) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
c) scambio elettorale politico-mafioso;
d) sequestro di persona a scopo di estorsione;
6 Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (i) sia commesso in più di uno Stato (ii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
e) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) associazione per delinquere;
g) delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine;
12) Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1)
a) turbata libertà dell’industria e del commercio;
b) frode nell’esercizio del commercio;
c) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
d) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
e) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
f) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
g) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
h) frodi contro le industrie nazionali;
13) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies)
14) Delitti contro l’amministrazione della giustizia (art. 25-decies)
15) Reati in materia ambientale (art. 25-undecies)